Paolo Rastelli

La responsabilità patrimoniale dei soci nelle società in accomandita semplice è regolata dall’articolo 2313 del codice civile: nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita. Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.

L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute per effetto dell’iscrizione di veicoli nei pubblici registri (tassa automobilistica o bollo auto) si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte. Così dispone l’articolo 5, commi 39 e 40, del decreto legge 953/1982.

La Corte di cassazione (sentenza 316/14) ha altresì ritenuto che la semplice iscrizione a ruolo del debito non interrompe i termini di prescrizione.

Per le controversie di valore non superiore a 20 mila euro e relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, il ricorso deve essere preceduto dall’istanza di mediazione.

Concludendo: se lei è sicuro che alla società SAS, e al socio accomandatario – dopo la cancellazione della società dal Registro delle Imprese – non siano state notificate comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione (cartelle esattoriali, avvisi di accertamento, ingiunzioni o avvisi di pagamento, provvedimento di iscrizione di fermo amministrativo sul veicolo di proprietà della SAS, eccetera) per il mancato pagamento delle tasse automobilistiche relative agli anni 2014 e 2015 può presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) eccependo l’intervenuta prescrizione del diritto di pretendere il pagamento dei due tributi.

Per essere sicuri che alla società SAS, e al socio accomandatario – dopo la cancellazione della società dal Registro delle Imprese – non siano state notificate comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione bisogna effettuare un accesso agli atti presso Agenzia delle Entrate Riscossione (o presso il concessionario regionale della riscossione) per prendere visione degli atti notificati a società e socio dal 2015 ad oggi.

Da tener presente, tuttavia, che la richiesta di accesso agli atti non determina sospensione dei termini utili per poter procedere al ricorso (60 giorni dalla data di consegna della cartella esattoriale).


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