Simonetta Folliero

Secondo l’articolo 543 del codice civile il terzo pignorato è obbligato, con la notifica dell’atto di pignoramento, a comunicare al creditore procedente (che poi riferirà al giudice) quali somme egli deve al debitore sottoposto ad azione esecutiva e dovrà inoltre accantonare tali somme, bloccando qualsiasi prelievo dal conto corrente disposto da quel momento in poi, rifiutando eventuali richieste di anticipazioni dal trattamento di fine rapporto (TFR) e trattenendo il 20% della retribuzione spettante al debitore, al netto degli oneri fiscali e contributivi e degli assegni familiari. Dovrà inoltre comunicare al creditore procedente se sullo stipendio dell’impiegato di banca insistono trattenute per cessione del quinto o per pignoramenti pregressi dello stipendio.

Queste informazioni saranno trasmesse dal creditore procedente al giudice il quale deciderà per decreto, innanzitutto, di assegnare al creditore procedente il saldo di conto corrente intestato al debitore al netto di un importo pari al minore fra il triplo dell’assegno sociale e la retribuzione stipendiale del debitore (operazione privilegiata per i tempi brevissimi di rimborso del credito azionato) e, ove ciò non fosse sufficiente a soddisfare il credito azionato, disponendo l’entità della trattenuta mensile da applicare alla busta paga del debitore, precisando che, in caso di dimissioni o licenziamento del debitore prima dell’estinzione del debito ingiunto, un quinto del Trattamento di Fine Rapporto maturato dal debitore dovrà essere destinato al creditore procedente, almeno fino alla completa soddisfazione del credito azionato.

In pratica, nel caso in cui il debitore sottoposto ad azione esecutiva fosse un impiegato di banca con un conto corrente aperto presso la stessa banca datrice di lavoro, il pignoramento del conto corrente e dello stipendio del debitore sottoposto ad azione esecutiva verrebbero implementati entrambi se la duplice azione si rendesse necessaria per coprire l’importo vantato dal creditore procedente ed accordato dal giudice.

L’atto di pignoramento presso terzi, infatti, non specifica se deve essere effettuato il pignoramento dello stipendio o quello del conto corrente, ma obbliga il terzo a comunicare al giudice (attraverso il creditore procedente) di quali importi egli è debitore del debitore sottoposto ad azione esecutiva e a custodire tali importi, impedendo che di essi si possa disporre prima di un successivo ordine (decreto di assegnazione) del giudice. Sarà quest’ultimo a stabilire se pignorare il solo conto corrente, oppure conto corrente e retribuzione mensile, qualora ciò si rendesse necessario per coprire la somma azionata dal creditore procedente.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.