Chiara Nicolai

Va innanzitutto precisato che il comproprietario superstite, in comunione, è solidalmente responsabile per tutte le obbligazioni fiscali derivanti dal possesso degli immobili nel periodo precedente il decesso dell’altro comunista.

Ai sensi dell’articolo 1292, l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità.

Dal momento del decesso si aprono, invece, tre scenari:

1) il comproprietario superstite accetta l’eredità e continua ad essere il referente per il pagamento della totalità dei tributi, passati e futuri, connessi alla proprietà degli immobili;

2) il comproprietario superstite rinuncia all’eredità e chiede la divisione della comunione: ed allora sarà obbligato solo per il 50% degli importi relativi ai tributi connessi alla comproprietà degli immobili per le annualità successive a quella in cui è avvenuto il decesso del coniuge;

3) il comproprietario superstite rinuncia all’eredità, chiede la divisione della comunione e vende le quote di comproprietà che gli spettano: così non sarà più obbligato al pagamento, anche in quota, degli importi dei tributi relativi alle annualità successive a quella in cui è avvenuto il decesso del coniuge e connessi alla comproprietà degli immobili.

E’ perfettamente inutile, pertanto, non ritirare le raccomandate inviate al comproprietario superstite. Anche il figlio dei coniugi in comunione dei beni, farebbe bene a ritirare le raccomandate a lui inviate, comunicando al mittente che egli ha rinunciato all’eredità. Eviterà così noie future.

Per quanto riguarda, invece, il comproprietario superstite non vedo dove stia il problema: possiede 8 immobili in comunione con la defunta per i quali svolge il ruolo di prestanome: percepisce una pensione minima che è impignorabile. Se non paga le imposte dovute, gli espropriano le case, per cui il pagamento delle imposte è un problema esclusivo dell’effettiva proprietà.


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