Annapaola Ferri

Va innanzitutto chiarito che l’immobile di proprietà dell’ospitante non verrebbe minimamente messo a rischio di pignoramento e/o espropriazione qualora un qualsiasi debitore prendesse la residenza presso chi lo ospita.

Va anche premesso che un creditore professionale e non spinto da motivazioni personali di astio verso il debitore non tenterebbe mai di pignorare arredi ed elettrodomestici situati presso la sua residenza o domicilio se non avesse la ragionevole certezza di trovarvi oggetti di valore. L’azione esecutiva di pignoramento dei beni del debitore ubicati presso la sua residenza o domicilio non è mai finalizzata a raccattare mobilio usato o qualche device elettronico, materiale che risulterebbe difficile da piazzare a prezzo non vile in un’asta pubblica.

Tuttavia, come è noto, nel pignoramento mobiliare presso la residenza o il domicilio del debitore opera una presunzione legale di proprietà (o appartenenza) dei beni mobili presenti nella sua casa (o azienda o altro luogo a lui appartenente): in pratica tutto quanto è rinvenibile nell’appartamento in cui risiede o domicilia il debitore, viene considerato di proprietà del debitore.

Infatti, l’articolo 513 del Codice di Procedura Civile, primo comma comma recita: l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.

Tanto premesso, solo per dormire sonni tranquilli, ospitante ed ospitato (il debitore) potrebbero stipulare, e registrare presso l’Agenzia delle Entrate, un contratto di comodato limitatamente ad un locale ben individuato (nonché arredato) nell’immobile di proprietà dell’ospitante, chiarendo, altresì, che all’ospitato viene consentito l’uso, in comune, dei servizi (cucina e bagno) ed elencando i mobili con cui è stato arredato il locale riservato al debitore.


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