Giuseppe Pennuto

Se lei, al momento della dichiarazione del trasferimento di residenza non ha comunicato all’anagrafe il possesso del veicolo, al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) risulta sempre il suo vecchio indirizzo e a quell’indirizzo, in prima battuta, vengono notificati i verbali di sanzione amministrativa per infrazioni al Codice della Strada perpetrate al bordo di quel veicolo.

Successivamente, verificata la temporanea assenza del destinatario all’indirizzo riportato nel PRA, l’ente che ha elevato la contravvenzione consulta i registri anagrafici in base al nominativo del proprietario del veicolo trasgressore, rileva l’incongruenza, individua l’indirizzo anagrafico di residenza del proprietario e procede con la rinotifica.

Non può invocare il fatto che l’indirizzo effettivo di residenza del proprietario del veicolo dovrebbe essere conosciuto dopo la prima rinotifica. Il verbale di ciascuna sanzione amministrativa segue il medesimo iter e non è onere del notificante, annotare e/o ricordare che il proprietario del veicolo trasgressore risiede all’indirizzo presente nell’anagrafe della popolazione residente e non a quello riportato nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Deve aggiornare l’indirizzo di residenza annotato al PRA se vuole evitare il perpetuarsi degli inconvenienti legati alla continua rinotifica delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada compiute a bordo del veicolo di sua proprietà.

E’ molto probabile che per le infrazioni successive all’aprile 2021, la giunta comunale abbia stabilito un aggravio di circa 10 euro per le notifiche effettuate dai messi: converrà chiedere dettagli agli uffici comunali preposti.


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