Ludmilla Karadzic

Alla data di notifica del pignoramento del conto corrente al debitore esecutato ed alla banca (terza pignorata), quest’ultima bloccherà qualsiasi prelievo dal conto corrente (esclusi gli addebiti automatici già scaduti e gli assegni emessi e già presentati per il pagamento): la banca (oppure Poste Italiane) dovrà poi rendere la dichiarazione del terzo ai sensi dell’articolo 547 del codice di procedura civile, dichiarazione che andrà inviata al creditore procedente e al giudice adito, in cui dovrà essere specificata la consistenza del saldo di conto corrente intestato al debitore. Contestualmente al momento in cui verrà rilevato il saldo disponibile del conto corrente intestato al debitore, qualsiasi accredito verrà rifiutato con causale del tipo conto corrente beneficiario soggetto a pignoramento giudiziale o similia.

Qualora, nell’intervallo temporale che corre dalla data di notifica del pignoramento alla banca (oppure Poste Italiane) fino alla data di rilevamento del saldo di conto corrente del debitore da riportare nella dichiarazione del terzo pignorato, ai sensi dell’articolo 547 del codice di procedura civile, venissero accreditate somme in conto corrente (pensione, vendita terreno ereditato, o altro) queste verranno considerate pignorabili. In tale intervallo di tempo e fino al decreto di assegnazione del giudice, non potrà essere operato alcun prelievo se non, una tantum al mese e rivolgendosi ai funzionari di banca, l’importo della pensione accreditata fino ad un massimo del valore equivalente al triplo dell’assegno sociale.

Insomma, nella fattispecie, se l’importo della vendita del terreno ereditato (cinquemila euro), verrà accreditato sul conto corrente del debitore nel periodo intercorrente fra la data di notifica del pignoramento e quella di notifica della dichiarazione del terzo al creditore procedente e al giudice dell’esecuzione giudicante, la somma verrà integralmente assegnata al creditore procedente.

Prima della notifica del pignoramento e dopo la data di emissione del decreto di assegnazione da parte del giudice dell’esecuzione, il debitore potrà prelevare l’importo accreditato per evitare ulteriori eventuali azioni esecutive avviate dal creditore insoddisfatto.

Sarà buona pratica prelevare in contanti, con importi frazionati che andranno spesi o depositati in un conto corrente riferibile a persona di fiducia, preferibilmente non un familiare.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.