Marzia Ciunfrini

Il reato di plagio era previsto dall’articolo 603 del codice penale, secondo il quale chiunque sottoponeva una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, veniva punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

L’articolo è stato successivamente abrogato, perché ritenuto costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale (sentenza 96/1981): i giudici della Consulta, infatti, ritennero vaga, indeterminata ed inverificabile la fattispecie contemplata nell’articolo, con conseguente rischio di arbitrio da parte del giudice. Non si conoscono cioè – né sono accertabili – i modi con i quali si può effettuare l’azione psichica del plagio né come è raggiungibile il totale stato di soggezione che qualifica questo reato.

E’, invece, tuttora in vigore l’articolo 613 del codice penale che punisce chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d’incapacità d’intendere o di volere.

Anche la circonvenzione di incapace può essere invocata, al posto del plagio comunemente inteso, ex articolo 643 del codice penale: chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065.

Anche l’articolo 610 del codice penale potrebbe essere invocato per punire fattispecie simili al plagio comunemente inteso: chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.


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