La società in nome collettivo (SNC) non possiede una perfetta autonomia patrimoniale, per cui delle obbligazioni sociali risponde innanzitutto la società con il proprio patrimonio, e qualora quest’ultimo risultasse insufficiente per coprire il debito esattoriale, delle obbligazioni sociali rispondono illimitatamente e solidalmente i soci.
Ai sensi dell’articolo 1292 del Codice Civile, l’obbligazione è solidale quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri.
Quindi, è perfettamente legittima l’iscrizione di ipoteca sulla casa di proprietà del socio per debiti sociali delle SNC.
Una eventuale modifica dell’assetto societario da SNC a società a responsabilità limitata (SRL) spiegherà i suoi effetti per il futuro, ma non per i debiti pregressi.
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