Giorgio Valli

Le aliquote e le franchigie stabilite per l’imposta sulle successioni e donazioni sono uniche e sono state previste dall’articolo 2, comma 48, del decreto legge 262/2006.

Il trattamento fiscale riservato a donazioni e successioni prevede l’applicazione delle seguenti aliquote:

– del 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro;
– del 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
– del 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia;
– dell’8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.

Oltre alle franchigie di 100 mila euro e di 1 milione di euro, vi è una ulteriore franchigia, pari ad 1 milione e 500 mila euro, per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge 104/1992.


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