Michelozzo Marra

Il comodato (essenzialmente gratuito) è il contratto col quale una parte (comodante) consegna all’altra (comodataria) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta: è quanto riporta l’articolo 1803 del codice civile, tacendo ogni eventuale riferimento al fatto che il contratto di comodato possa essere perfezionato esclusivamente fra familiari.

Se viene previsto un compenso, non si tratta più di comodato, ma di locazione. Tuttavia, si ammette la possibilità di gravare il comodatario di un onere, atteso che ciò non costituisce un corrispettivo (ad esempio nel caso in cui, a fronte del prestito di un immobile ad un amico, questi vi effettui la manutenzione per il tempo che lo occupa e/o corrisponda al comodante gli importi della fatture di energia elettrica e gas per i consumi e/o gli oneri condominiali nel corso del soggiorno).

Insomma, il contratto di comodato d’uso soddisfa innanzitutto l’interesse del comodatario in quanto gli dà modo di servirsi di un bene senza versare un corrispettivo, ed in tal senso configura una concessione basata su un rapporto di cortesia. Pur non essendo oneroso, il contratto di comodato d’uso può soddisfare anche l’interesse del comodante: infatti, come abbiamo visto, potrebbe trattarsi anche di una gratuità interessata, cioè il comodante potrebbe ottenere comunque un vantaggio, anche se solo indirettamente.

Il contratto di comodato di beni immobili, redatto in forma scritta, è soggetto a registrazione, da effettuarsi entro 20 giorni dalla data di stipula: è dovuta l’imposta di bollo, che è assolta con i contrassegni telematici (ex marca da bollo) aventi data di emissione non successiva alla data di stipula. L’importo dei contrassegni deve essere di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe.


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