Lilla De Angelis

Per spiegarle come può un creditore pignorare qualsiasi bene del debitore, compresi gli importi delle fatture emesse come corrispettivo a carico di clienti, quando il debitore è un soggetto fornito di partita IVA ed obbligato ad emettere fattura elettronica (che viene trasmessa in copia all’Agenzia delle Entrate), basterà riportare il contenuto dell’articolo 492 bis del codice di procedura civile, secondo il quale su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Con questa autorizzazione il presidente del tribunale, o un giudice da lui delegato, dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

Terminate le operazioni l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.

Se l’accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo accede agli stessi per provvedere al pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto.

Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d’inefficacia della richiesta, la presenta all’ufficiale giudiziario territorialmente competente affinché proceda al pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto.


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