L’assegno circolare è emesso da una banca per somme disponibili presso di essa al momento dell’emissione: il beneficiario può richiederne l’immediato pagamento in contanti (pagamento a vista) preferibilmente presso uno degli sportelli dell’Istituto di credito che lo ha emesso, naturalmente, previa identificazione del destinatario (se la banca non ha sportelli sul territorio, come spesso capita per gli Istituti di credito che operano esclusivamente online, il pagamento può essere richiesto presso gli sportelli di una banca classica convenzionata).
La banca non può evitare (o ritardare) il pagamento in contanti di un assegno circolare che ha emesso: l’articolo 22 del regio decreto 1736/1933, dispone infatti che l’assegno circolare è un titolo di credito all’ordine emesso da una banca, a ciò autorizzata dall’autorità competente, per somme che siano presso di essa disponibili al momento dell’emissione, e, dunque, pagabile a vista presso qualsiasi altro istituto di credito.
I limiti fissati per i pagamenti in contanti dalle leggi che si sono succedute nel tempo, a partire dal 2007 (normative antiriciclaggio), si riferiscono, esclusivamente, a transazioni fra privati e non a quelle fra una banca ed un privato: per cui l’importo dell’assegno circolare può superare i 1999 euro (attuale soglia massima per transazioni fra privati fino al 31 dicembre 2021 – da gennaio 2022 la soglia scenderà a 999 euro).
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