Tullio Solinas

L’articolo 1, comma 5-bis del decreto legge 41/2021 (decreto sostegni) stabilisce che il contributo a fondo perduto erogato a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione (non cessata alla data del 18 settembre 2021) non può essere pignorato.

La legge fallimentare all’articolo 46 stabilisce che non sono compresi nel fallimento le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Ne deriva che il contributo a fondo perduto erogato ai sensi dell’articolo 1, comma 5-bis del decreto legge 41/2021 non potrà essere recuperato dal curatore fallimentare per soddisfare i creditori in un eventuale fallimento dell’impresa beneficiaria se, e solo se, al momento della dichiarazione di fallimento il contributo non è stato ancora confuso con i beni fungibili (tipicamente denaro) riconducibili all’impresa fallita o al suo titolare fallito. In pratica se il beneficio non è stato ancora erogato.


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