Patrizio Oliva

Non a caso le sono stati concessi 40 giorni di tempo per il pagamento: infatti lei ha 40 giorni di tempo per opporsi al decreto ingiuntivo, avendone validi motivi: in alternativa, il decreto ingiuntivo diventerà esecutivo e, in caso di omesso pagamento dell’importo ingiunto allo scadere dei 40 giorni, il creditore le notificherà il precetto con cui le sarà chiesto l’importo ingiunto gravato da ulteriori spese, dandole altri 10 giorni di tempo. All’ennesimo inadempimento sarà notificato al datore di lavoro il decreto ingiuntivo (divenuto esecutivo) e l’atto di pignoramento della retribuzione erogata al dipendente debitore inadempiente con l’obbligo di accantonamento nella misura del 20% della busta paga la netto di assegni familiari, oneri fiscali e contributivi.

Il giudice fisserà un’udienza, cosiddetta di assegnazione, per stabilire quale dovrà essere l’importo effettivo della trattenuta, dopo aver sentito il datore di lavoro in merito al sussistere di eventuali ulteriori trattenute insistenti sulla busta paga del debitore, l’esistenza di assegni familiari, eccetera. Quindi ci sarà la compensazione fra importo stabilito dal giudice e l’accantonamento effettuato dal datore di lavoro (a partire dalla data di pignoramento), con la restituzione al dipendente sottoposto ad azione esecutiva di eventuali importi accantonati, ma non dovuti al creditore procedente.

Concludendo, l’eventuale opposizione a decreto ingiuntivo potrà spostare di un paio di mesi l’inizio dell’accantonamento operato dal datore di lavoro, con il rischio, tuttavia, che l’opposizione al decreto ingiuntivo venga considerata temeraria ed il debitore condannato a rifondere anche le spese legali sostenute dal creditore nella fase si opposizione al decreto ingiuntivo, oltre alla parcella dovuta al proprio avvocato.


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