Genny Manfredi

Il nucleo familiare di riferimento per la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata al calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) che consente l’accesso al reddito di cittadinanza (nella fattispecie formato dal solo studente universitario) e quello di riferimento per la DSU finalizzata al calcolo dell’ISEE che consente l’accesso alle agevolazioni universitarie (nella fattispecie costituito da studente universitario e fratello volontario in ferma prefissata di un anno – VFP1) sono completamente diversi.

Pertanto, l’ISEE per poter fruire del reddito di cittadinanza (ordinario) non potrebbe mai essere assimilato all’ISEE per poter fruire delle agevolazioni legate alla frequenza di corsi universitari, nè confrontato con esso.

In altre parole, può esser normale che il valore dell’ISEE per poter fruire delle agevolazioni legate alla frequenza di corsi universitari risulti superiore alla soglia di legge oltre la quale il nucleo familiare non ha diritto al beneficio del reddito di cittadinanza.

Il problema è uno solo: reddito di cittadinanza ed agevolazioni per la frequenza ai corsi universitari sono benefici che non possono essere fruiti insieme (non sono cumulabili): per cui o si presenta la DSU/ISEE ordinaria per accedere al reddito di cittadinanza oppure si presenta la DSU /ISEE per l’università.


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