Roberto Petrella

Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, é nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non é coniugato e non ha figli.

E’ quanto stabilisce l’articolo 2 (beneficiari), comma 5 lettera b) del decreto legge 4/2019 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni).

Pertanto, ai fini del reddito di cittadinanza nella DSU/ISEE non dovranno essere riportati redditi percepiti e patrimoni detenuti dai genitori del dichiarante se quest’ultimo ha compiuto 26 anni e non convive anagraficamente con i genitori.

In altre parole, il soggetto che ha compiuto 26 anni e non convive con i propri genitori non fa più parte del nucleo familiare dei genitori, come accade, invece, a coloro che non convivono con i genitori, hanno mano di 26 anni, non sono coniugati e non hanno figli.


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