Va premesso che il Reddito di cittadinanza e le agevolazioni per la frequenza ai corsi universitari sono benefici non cumulabili e bisogna scegliere di quale beneficio fruire se si hanno i requisiti per ottenere entrambi: in ogni caso, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata al calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ha nuclei familiari di riferimento differenti per accedere al reddito di cittadinanza o alle agevolazioni universitarie.
Nel primo caso (DSU/ISEE ordinaria per RDC) il nucleo familiare di riferimento per uno studente trentenne che vive da solo in un appartamento di proprietà, è costituito dal solo studente.
Nel secondo caso (DSU/ISEE per Università ai fini dell’accesso alle agevolazioni universitarie) il nucleo familiare di riferimento per uno studente trentenne che vive da solo in un appartamento di proprietà, è costituito dallo studente e dai genitori dello studente, a meno che lo studente non riesca a dimostrare di risiedere da almeno due anni lontano dai genitori nonché di percepire un reddito IRPEF superiore a 6.500 euro. Quindi, l’ISEE per l’Università tiene conto dei redditi e del patrimonio dei genitori dello studente se quest’ultimo non ha i requisiti per formare un nucleo familiare autonomo secondo le regole a cui abbiamo accennato, fissate dalla legge per il nucleo di riferimento della DSU ISEE per l’Università.
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