Purtroppo, in caso di donazione assistita da notaio, il nuovo creditore (la banca) può avvalersi dell’articolo 2929 bis del codice civile, secondo il quale il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa. Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell’atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario.
Decorso il termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto, il nuovo creditore può avvalersi dell’articolo 2901 del codice civile e chiedere al giudice la revoca delle donazioni. Per fortuna, questi diritto del creditore si estingue dopo cinque anni dalla data di perfezionamento delle donazioni.
In ogni caso, non conviene donare al garante.
Le donazioni effettuate senza atto notarile (cioè con bonifico diretto dal donante al donatario) sono nulle e pertanto come mai effettuate, per cui il creditore può pignorare il donatario fino all’importo donato come se questo fosse ancora nella disponibilità del donante debitore.
Le finanziarie creditrici a cui sono state già assegnate le quote del quinto della pensione non possono procedere al pignoramento della nuova entrata economica del debitore. Tuttavia, in caso di premorienza del pensionato, il debito residuo si trasmetterà a coniuge e figli.
Quanto sopra solo per rendere consapevole il debitore di possibili eventuali scenari futuri: tuttavia, nella circostanza descritta al debitore non resta altro da fare che procedere effettuando bonifici a favore dei figli ed aspettando che il tempo trascorra senza spiacevoli conseguenze.
Oppure, in alternativa, l’unica soluzione percorribile sembrerebbe quella di investire gli 80 mila euro in polizze vita pure (non linked) nominando beneficiari, in caso di morte, i propri figli, polizze che dovrebbero essere impignorabili presso la compagnia assicuratrice, fermo restando che in caso di decesso del genitore i figli dovrebbero rinunciare all’eredità per poter riscuotere le polizze senza il timore di essere aggrediti dai creditori del de cuius.
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