Andrea Ricciardi

Il green pass diventa, da oggi, 1 Settembre 2021, obbligatorio per prendere treni ad alta velocità e a lunga percorrenza, salire su un aereo o una nave (con qualche eccezione), ma anche per seguire le lezioni all’università o per insegnare in tutte le scuole. Per salire sui bus e metropolitane gestiti da aziende comunali non sarà necessario esibire il green pass.

Dal 1° settembre entrano infatti in vigore le regole previste dal decreto del 6 agosto per quanto riguarda trasporti, scuola e università. Regole che si sommano a quelle già previste finora, come l’obbligo del green pass nei locali al chiuso, nelle piscine e nelle palestre e per entrare allo stadio.

La certificazione verde (qui la guida su come scaricarla) si può ottenere in tre modalità diverse e ciascuna permette di ottenere un pass di durata diversa:

  • esito negativo di un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti (durata della certificazione: 48 ore);
  • vaccinazione, con una dose sola o doppia dose. Nel primo caso, il certificato sarà valido dopo 15 giorni dalla somministrazione e fino alla data del richiamo. Nel secondo, invece, la validità è di 9 mesi (ma c’è già il via libera del Cts all’estensione a 12 mesi)
  • la guarigione dal Covid-19 (durata della certificazione: 6 mesi).

Vediamo ora nel dettaglio quali sono le regole che entreranno in vigore dal 1° settembre a proposito di trasporti, scuola e università.

Alla vigilia dell’entrata in vigore dell’obbligo di green pass a bordo dei mezzi di trasporto, il ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili ha pubblicato le linee guida aggiornate per il trasporto nazionale e locale nel Paese.

Ovviamente permane l’obbligo di mascherina a bordo, deve essere garantita la presenza dei dispenser per igienizzare le mani, così come devono essere eseguite le sanificazioni degli ambienti. Deve inoltre essere agevolata la vendita dei titoli di viaggio attraverso i sistemi telematici e gli accessi alle stazioni devono essere regolamentati per monitorare i flussi e scongiurare assembramenti.

Dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 per salire su un treno qualsiasi dell’alta velocità (che sia Trenitalia o Italo), un Intercity o un Intercity notte, è obbligatorio esibire la certificazione verde Covid-19. Della verifica del documento si occupa chi è tenuto a controllare la validità del biglietto del passeggero, a bordo del treno. Se il viaggiatore esibisce un green pass falso o si rifiuta di mostrare la certificazione dovrà essere invitato a spostarsi in una zona indicata e verrà obbligato a scendere alla prima stazione utile. La capienza dei treni viene fissata all’80%, ma nel caso in cui il mezzo sia dotato di un sistema di ricambio d’aria ogni 3 minuti, potrà arrivare al 100%.

Anche nel caso di navi e traghetti interregionali tutti i passeggeri devono avere il green pass. La capienza è fissata all’80%. Fanno eccezione i collegamenti marittimi dello Stretto di Messina che, pur essendo tra due regioni diverse, seguono le regole previste per il trasporto pubblico locale.

Oltre che per i voli internazionali, da oggi anche per le tratte nazionali è obbligatorio avere il green pass. La verifica è a carico dei vettori aerei e dei loro delegati.

Per salire a bordo degli autobus che collegano più di due regioni e che effettuano tratte turistiche più lunghe e su quelli per servizi di noleggio con conducente è necessario esibire la certificazione verde Covid-19. La capienza è fissata così all’80% (prima dell’obbligo del green pass era al 50%).

Per muoversi con il trasporto pubblico locale (metro, tram, autobus, treni regionali) non serve il green pass. Da oggi, inoltre, torna il controllore, che verificherà il possesso dei titoli di viaggio e il rispetto delle norme anti-Covid. La capienza è fissata all’80% in zona bianca e gialla.

Per quanto riguarda invece le cabinovie, le funivie e le seggiovie la capienza dipende dal mezzo: per le seggiovie è al 100% con obbligo di mascherina (ma scende al 50% con le cupole paravento); per cabinovie e funivie è al 50%, con possibilità di salire all’80% se entrerà in vigore l’obbligo di green pass.

Potranno accedere ad aerei, treni, navi e autobus senza obbligo di green pass i minori di 12 anni (che sono esclusi dalla campagna vaccinale per mancanza di un vaccino approvato per la loro fascia d’età) e i soggetti che non possono vaccinarsi per motivi di salute.

Dal 1° settembre tutto il personale scolastico per poter andare a lavorare deve avere il green pass. Chi non rispetterà la regola non potrà accedere alle strutture scolastiche e verrà considerato in «assenza ingiustificata». Dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, il rapporto di lavoro verrà sospeso e il dipendente non riceverà più lo stipendio. A sostituire il personale assente per mancanza di certificazione verde saranno dei supplenti, le cui spese verranno coperte grazie allo stanziamento da 358 milioni di euro previsto dallo stesso decreto. Agli studenti non è invece richiesto il green pass. Le lezioni si svolgeranno in presenza, con mascherina obbligatoria, ed è vietato l’accesso agli istituti con una temperatura corporea superiore a 37,5 °. In attesa della piattaforma che consentirà un controllo automatizzato della certificazione verde, le scuole potranno affidarsi — si legge in una circolare del ministero — a «più soggetti verificatori» che useranno la app Verifica C19.

Per accedere agli atenei italiani è obbligatorio il green pass dal 1° settembre. Vale la stessa regola prevista per il personale scolastico (dopo cinque giorni di assenza ingiustificata scatta la sospensione del rapporto di lavoro e dello stipendio). Con un passo ulteriore rispetto a quanto previsto per le scuole: anche gli studenti universitari sono obbligati a esibire la certificazione verde per seguire le lezioni in presenza o per sostenere gli esami.

Il personale scolastico e universitario esentato dalla campagna vaccinale per motivi di salute non è tenuto a dotarsi del green pass, come accade per i trasporti. Vale lo stesso per gli studenti universitari che non si possono vaccinare su indicazione del loro medico. In entrambi i casi, però, è necessario esibire «idonea certificazione».


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