Purtroppo, consentire la rateizzazione del debito accumulato dal cliente è una libera ed insindacabile scelta dell’operatore che gestisce la fatturazione delle forniture di luce e gas: in caso di mancato pagamento dell’importo indicato nella messa in mora, il cliente moroso deve solo sperare che l’operatore non procederà subito per decreto ingiuntivo chiedendo la disattivazione delle forniture ai gestori delle reti, ma cederà il credito ad una società specializzata nel recupero: in quella occasione sarà probabilmente possibile raggiungere un accordo di dilazione del debito pregresso accumulato, sebbene su un importo maggiore di quello originario, comprendente gli interessi di mora ed i costi di esazione.
Infatti, la procedura di sospensione della fornitura di gas ed elettricità può essere avviata subito dopo la inutile scadenza del termine ultimo fissato per il pagamento dell’importo indicato nell’avviso di messa in mora. In caso di omesso pagamento, infatti, il fornitore può inoltrare al gestore locale della rete di distribuzione la richiesta di implementare le misure operative finalizzate alla sospensione della fornitura.
Solitamente la dilazione del debito accumulato è possibile in sede di avviso e sollecito dei pagamenti pregressi, prima della notifica della comunicazione di messa in mora.
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