Genny Manfredi

La variazione del nucleo familiare legato al cambio di residenza di un soggetto di età inferiore ai 26 anni è praticamente irrilevante, dal momento che un figlio, di età inferiore ai 26 anni, non economicamente autosufficiente, fa sempre parte del nucleo familiare di origine.

In sostanza, il nucleo familiare non cambia se un figlio che non ha ancora compiuto i 26 anni trasferisce altrove la propria residenza.

Il problema nasce dal fatto che l’acquisto dell’immobile va riportato all’INPS con il modello RDC/PDC COM Esteso se comporta la perdita del beneficio con il superamento della soglia valore fissata per il patrimonio immobiliare del nucleo familiare. E ciò anche qualora il componente del nucleo familiare che ha acquistato l’appartamento, decidesse di non cambiare la propria residenza rinunciando alle agevolazioni fiscali relative all’acquisto effettuato (agevolazioni prima casa).

Secondo la normativa vigente entro 15 giorni dalla data di rogito deve essere comunicata all’INPS, con Modello RDC/PDC COM Esteso, ogni variazione del patrimonio immobiliare che comporti la perdita dei requisiti economici. In particolare, dovrà essere comunicata ogni variazione relativa al patrimonio immobiliare intervenuta rispetto a quanto è presente nell’attestazione ISEE in corso di validità, che comporti il venir meno dei requisiti di legge.

Ad esempio, per il patrimonio immobiliare la perdita del requisito si verifica al superamento della soglia pari a 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione. Pertanto, andrà comunicato l’acquisto di seconde case che comporti il superamento della predetta soglia.

Qualora, invece, il valore ai fini IMU dell’immobile acquistato non superasse i 30 mila euro, si può anche evitare di procedere alla comunicazione.


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