In genere, in sede di separazione legale dei coniugi con due figli minori, la casa coniugale verrà lasciata al coniuge affidatario dei figli: infatti l’articolo 337 sexies del codice civile stabilisce che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, occorrendo soddisfare l’esigenza di assicurare loro la conservazione dell’habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, e la casa può perciò essere assegnata al genitore, collocatario del minore, anche se quest’ultimo possiede altra casa di proprietà.
A maggior ragione se la casa di proprietà del coniuge affidatario è ubicata in un comune diverso da quello dei figli minori.
Evidentemente, se uno dei genitori ha residenza diversa da quella dei figli per motivi di impiego o professione, il coniuge affidatario ed assegnatario della casa coniugale, sarà quello con cui i figli minori convivono al momento della separazione.
Peraltro, con la sentenza della Suprema Corte di cassazione numero 25604/2018. i giudici hanno ribadito che: la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico.
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