Tullio Solinas

Va innanzitutto chiarito che per eccepire l’intervenuta prescrizione (quinquennale o decennale, a seconda dei casi) del diritto dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) di riscuotere coattivamente dal pensionato (o dal suo erede) le somme indebitamente percepite, avrebbe dovuto essere adito il giudice del lavoro del tribunale territorialmente competente (laddove risiedeva la defunta pensionata), entro i termini indicati nella comunicazione del giorno 11 giugno 2021. Ci sembra ormai tardi per poter procedere con l’opposizione alla richiesta formulata dall’INPS all’erede.

In particolare, comunque, non ci risulta l’esistenza di situazioni in cui non esista la prescrizione del diritto di esigere la restituzione dell’indebito pensionistico: in cui, cioè l’INPS possa esigere l’indebito con una comunicazione al pensionato nel 2005, a cui non abbia più fatto seguito alcun rinnovo della pretesa o alcun tentativo, anche infruttuoso, di pignoramento o di riscossione coattiva tipicamente esattoriale (fermo amministrativo ad esempio).

Tanto premesso, e in generale, prima di procedere giudizialmente, l’erede della pensionata avrebbe dovuto effettuare un accesso agli atti presso l’INPS allo scopo di verificare se, a partire dal 2005, alla defunta pensionata, fossero state inviate, con raccomandata AR, comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione.

Questo per evitare, in corso di giudizio, il deposito da parte INPS, della documentazione. oggetto di accesso agli atti, con la quale avrebbe avuto vita facile nel vincere il contenzioso.

Va tenuto presente, infatti, che una qualsiasi comunicazione AR può essere ritenuta correttamente notificata anche per compiuta giacenza presso l’ufficio postale (o l’albo pretorio comunale) a fronte di una temporanea assenza del destinatario.

Concludendo: al momento dovrebbero essere ampiamente scaduti i termini per opporsi giudizialmente alla decisione INPS comunicata in data 11 giugno corrente anno, a meno che non possa essere presa in considerazione la sospensione feriale dei termini processuali (dal primo al 31 agosto – ma bisognerebbe conoscere il termine di opposizione comunicato con la raccomandata dell’11 giugno ultimo scorso): tuttavia, se può essere consolante per l’erede, non è detto che la prescrizione ipotizzata sia realmente intervenuta per il solo fatto che la pensionata defunta non conservasse comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione successive a quella notificata dall’INPS nel 2005, l’unica allegata agli atti dalla destinataria.


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