Michelozzo Marra

Con il proprio decesso, il genitore debitore può lasciare ai propri chiamati all’eredità (coniuge e figli) beni immobili, beni mobili e/o debiti. Se al momento del trapasso il de cuius non dispone di beni, mobili o immobili, ma esclusivamente di debiti, il chiamato all’eredità che non intende accollarsi i debiti del genitore, deve effettuare esplicita rinuncia, presso un notaio o presso la cancelleria del tribunale territorialmente competente (il tribunale del circondario/circoscrizione giurisdizionale in cui è avvenuto il decesso).

Il nipote del de cuius, in caso di rinuncia espressa all’eredità da parte del proprio genitore subentra per rappresentazione: e, se minore, per legge rinuncia o accetta l’eredità con beneficio di inventario ex articolo 471 del codice civile: non può accettare l’eredità in modo puro e semplice.

Una volta diventato maggiorenne, entro un anno, l’erede ex minorenne con beneficio di inventario può esercitare l’opzione che gli è stata riservata dalla legge (rinuncia all’eredità) oppure può redigere l’inventario e continuare ad essere considerato erede con beneficio di inventario.

La rinuncia all’eredità non comporta la rinuncia alla donazione effettuata in vita dal genitore deceduto: tenga tuttavia presente che, entro cinque anni dalla data dell’atto di ciascuna donazione, i creditori di suo padre potrebbero agire ex articolo 2901 del codice civile, per ottenere la revoca degli atti di disposizione del debitore pregiudizievoli alla possibilità di riscossione coattiva (ovvero le donazioni effettuate in vita dal debitore inadempiente).


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