Il fatto che la concessionaria locale sia fallita, non comporta, conseguentemente, che il provvedimento di fermo possa essere automaticamente cancellato.
Anzi, essendo fallita la concessionaria che a suo tempo iscrisse fermo amministrativo sul veicolo, appare oggi complicato saldare il debito esattoriale, che l’avvocato avrà sicuramente estinto corrispondendo il dovuto alla nuova concessionaria (soggetto diverso da quello fallito) designata dal Comune creditore.
A questo punto, tuttavia, per la cancellazione del fermo amministrativo sarebbe necessario che la concessionaria fallita (quella che iscrisse il provvedimento di fermo amministrativo) provvedesse di suo o rilasciasse una liberatoria al debitore inadempiente con la quale ci si possa recare al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per avviare l’iter di cancellazione. Cosa, ovviamente impossibile. Peraltro non è sufficiente l’eventuale liberatoria rilasciata dalla nuova concessionaria designata dal Comune creditore, dal momento che non fu quest’ultima, ai sensi della normativa allora vigente, ad iscrivere il provvedimento di fermo amministrativo al PRA sul veicolo.
Pertanto, all’avvocato non è restato altro da fare che rivolgersi al Giudice di pace territorialmente competente per ottenere una sentenza che possa risolvere il problema.
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