Piero Ciottoli

Per i non addetti ai lavori, diciamo che le paratie installate sulla porta di ingresso di un locale permettono, sostanzialmente, di bloccare l’ingresso dell’acqua dall’esterno (paratie antiallagamento).

L’articolo 1122 del codice civile stabilisce che nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.

Le deliberazioni di cui all’articolo 1120 devono essere approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio: così dispone l’articolo 1136 del codice civile.

Considerando che si tratta di migliorie può applicarsi l’articolo 1120 del codice civile, secondo il quale l’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti.

Comunque, se lei è disposto a rinunciare al quieto vivere condominiale, trattandosi di installazioni mobili e funzionali a migliorare la sicurezza delle proprietà esclusive, può provare a vedere come va a finire, procedendo ad installare le paratie antiallagamento senza la delibera assembleare, specie se si sono già verificati allagamenti nei locali che si intende proteggere con le paratie.


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