Marzia Ciunfrini

La sospensione dei termini nel periodo feriale riguarda l’esclusione dei giorni ricompresi tra il primo ed il 31 agosto dal calcolo delle scadenze processuali, sia in ambito penale che in ambito civile.

Come sappiamo, il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita (articolo 497 del codice di procedura civile); il precetto diventa inefficace, invece, se nel termine di novanta giorni dalla sua notifica non è iniziata l’esecuzione: se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere (articolo 481 del codice di procedura civile.

Ebbene, la sospensione dei temini processuali vale per i termini di efficacia del pignoramento (e questo rappresenta un vantaggio per il creditore), ma non per quelli che la legge stabilisce per il precetto (legge 742/1969).

In parole povere, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non ostacolerà il creditore che volesse procedere con pignoramento nel caso in cui il debitore inadempiente dimostrasse, ancora una volta, la propria inaffidabilità nel mantenere la promessa di pagamento.

Converrebbe, pertanto, prendere contatto con il creditore, per metterlo a conoscenza delle ulteriori difficoltà sopravvenute.


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