Patrizio Oliva

Una volta che il nipote legatario subentra per rappresentazione (accettando l’eredità) al figlio del defunto rinunciante diviene erede e, dunque, il suo patrimonio si confonde con quello del testatore deceduto e sarà obbligato a rispondere dei debiti del defunto. Nessuna distinzione sussiate, pertanto, fra i beni propri detenuti dall’erede prima dell’accettazione e quelli acquisiti per eredità o per legato.

Se erede e legatario fossero stati soggetti diversi, allora sicuramente l’erede avrebbe dovuto rispondere per i debiti del de cuius in proporzione alla quota di eredità ricevuta, mentre il legatario sarebbe stato esentato dal rispondere delle obbligazioni acquisite in vita dal del testatore.

Attenzione però: il valore del legato non può superare il valore della quota disponibile (valutata su eredità relitta al netto dei debiti) al de cuius (si consultino questo articolo e quest’altro), altrimenti i legittimari (o i creditori del defunto, oppure i creditori di un legittimario non legetario)) potrebbero chiedere la riduzione del legato per violazione della quota di eredità a loro riservata per legge (ovvero, quella che si indica come legittima).


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