La TARI (TAssa RIfiuti) è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
Il termine suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati deve essere inteso come che possono potenzialmente produrre rifiuti urbani e assimilati.
Nel caso di occupazione temporanea non superiore ai 6 mesi (quindi anche di zero giorni) nell’arco dello stesso anno, la Tari non è dovuta dall’affittuario ma da chi ha la proprietà dei locali o delle aree.
Nella dichiarazione ai fini TARI da presentare al Comune dove è ubicato l’immobile si spunterà la casella in cui si dichiara di non risiedere nell’immobile: quindi si fruirà di uno sconto dal momento che la Tariffa applicata dipende anche dal numero di residenti nell’immobile.
La TARI non si paga in relazione alla quota di comproprietà dell’immobile, ma in relazione all’intero immobile. I comproprietari sono debitori solidali, nel senso che la TARI va pagata comunque da uno dei comproprietari e chi paga può agire in regresso nei confronti degli altri comproprietari.
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