Ludmilla Karadzic

Il limite massimo di prelievo dalla pensione per crediti concorrenti della medesima natura (nella fattispecie debiti con finanziarie e banche) è del 20%, per la parte che eccede il minimo vitale: ne discende che una volta che il primo creditore abbia ottenuto dal giudice l’assegnazione di un quinto della pensione netta eccedente il minimo vitale, il secondo creditore dovrà attendere che il chi lo ha preceduto nell’azione esecutiva di pignoramento della pensione sia stato completamente soddisfatto (come si dice, il secondo creditore subentrerà appena il primo creditore sarà stato interamente rimborsato).

In altre parole, qualsiasi sia il numero di creditori della medesima natura (nella fattispecie ordinari, ovvero banche finanziarie, privati cittadini muniti di sentenza) la pensione non potrà essere decurtata per un importo superiore al 20% nella parte eccedente il minimo vitale (pari, alla data, a circa 690 euro).


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