Il differimento al 30 giugno 2021 riguarda i termini delle trasmissioni riferite a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 conclusi a dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, le cui autorizzazioni sono state notificate all’azienda nel periodo dal 2 dicembre 2020 a tutto il 1° marzo 2021.
Non rientrano nella proroga, pertanto, gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 conclusi a marzo 2021 ed autorizzati nel mese di aprile.
In pratica, si tratta di dar modo di effettuare la richiesta di cassa integrazione collegata agli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi prima del 23 marzo, data di entrata in vigore del decreto legge 41/2021.
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