L’articolo 43 della legge 180/1950, stabilisce che nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l’efficacia di questa si estende di diritto su qualsiasi altro assegno che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa (bonus).
Il suggerimento è quello di chiedere informazioni al datore di lavoro per capire cosa sia veramente accaduto: il datore di lavoro avrebbe dovuto versare al creditore cessionario il quinto dell’ultimo stipendio e del bonus e non gli interi importi.
Per quanto riguarda, invece, il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), esso viene posto a garanzia dell’operazione di finanziamento (consultare il contratto di cessione sottoscritto): in caso del licenziamento del debitore, il TFR viene trattenuto sino a concorrenza di quanto ancora residua per il rimborso integrale del prestito dietro cessione del quinto.
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.