Piero Ciottoli

Non so cosa abbia minacciato il legale della controparte, ma, tecnicamente, l’azione esecutiva immobiliare si articola in due fasi: pignoramento, espropriazione e vendita all’asta. La prima fase è propedeutica alla seconda.

Nel suo caso il creditore potrebbe anche iscrivere ipoteca sulla quota di possesso del debitore sull’immobile.

Quando l’immobile è in comproprietà, ed il comproprietario del debitore inadempiente non è il coniuge del debitore in regime di comunione dei beni (oppure un erede in comunione ereditaria), l’espropriazione immobiliare è alquanto complicata: escluso che qualcuno possa comprare all’asta il 50% di un immobile, il giudice deve valutare la possibilità di una divisione fisica dell’immobile che abbia costi contenuti e mettere all’asta la parte divisa del debitore.

In linea teorica il giudice potrebbe anche disporre la vendita all’asta dell’intero, assegnando la metà del ricavato al comproprietario non debitore, ma quest’ultimo, se terzo incolpevole rispetto al debitore esecutato, avrebbe tutte le chances di opporsi e dilatare la procedura espropriativa fino alle calende greche.


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