Tullio Solinas

Per ricevere il pagamento da INPS della Cassa Integrazione Guadagni (CIG) ordinaria o in deroga, destinata ai propri dipendenti e relativa al periodo di sospensione causa emergenza sanitaria, il datore di lavoro (o chi per esso) deve presentare la domanda entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

L’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 41/2021 (cosiddetto decreto Sostegni) stabilisce, in particolare, che le domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario, previsti dal citato decreto legge, devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

L’onere di presentazione dell’istanza di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni (CIG) è a carico del datore di lavoro: se quest’ultimo dispone di copia del mandato esplicito conferito al professionista (e da questi accettato) per la specifica attività, potrà citarlo in tribunale per il risarcimento dei danni qualora il ritardo colpevole nell’espletamento dell’incarico affidatogli abbia comportato il diniego dell’INPS all’erogazione dell’ammortizzatore sociale. Tuttavia di solito, per far fronte alle eventuali conseguenze di un proprio errore o negligenza perpetrato nei confronti di un cliente, in caso di mandato formalmente e ritualmente conferito, il professionista, consulente del lavoro, sottoscrive una polizza assicurativa.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.