La pensione di invalidità è impignorabile presso l’INPS in quanto ha natura di sussidio: il conto corrente o il libretto postale su cui viene accreditata esclusivamente la pensione di importo superiore a 999 euro (che, com’è noto, non può essere pagata in contanti), può essere pignorato, ma, in caso di pignoramento, al debitore intestatario è sempre concesso, ex articolo 545 del codice di procedura civile, il prelievo di importo pari a quello della pensione accreditata fino ad una cifra pari a tre volte l’importo massimo dell’assegno sociale (in pratica circa 1380 euro).
Tuttavia, per evitare di essere obbligati a presentare ricorso al giudice dell’esecuzione (serve un avvocato) in caso di pignoramento del libretto postale (o del conto corrente) intestato al pensionato inadempiente da parte della finanziaria creditrice insoddisfatta, qualora gli addetti all’ufficio postale ignorassero la normativa vigente (il che accade spesso), conviene prelevare in contanti l’importo accreditato dall’INPS appena possibile (come si dice, ancora caldo di bonifico) oppure trasferirlo immediatamente su un conto corrente intestato a persona di fiducia.
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