Giorgio Martini

Naturalmente, il vostro legale ha perfettamente ragione ma anche l’articolo da noi pubblicato è nel giusto: dopo la rinuncia di un chiamato all’eredità, bisogna attendere che gli altri chiamati sciolgano la riserva. Se questi ultimi rinunciassero, sua moglie potrebbe accettare nuovamente l’eredità del fratello, a cui ha già rinunciato. Evidentemente, il legale incaricato di seguire la vicenda, presuppone che gli altri chiamati subentrati dopo la rinuncia di sua moglie, accetteranno l’eredità.

L’articolo 525 del codice civile stabilisce, infatti, che fino a quando il diritto di accettare l’eredità non è prescritto (il termine è decennale) contro i chiamati che vi hanno rinunziato (sua moglie), questi (nella fattispecie sua moglie) possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati.

Per quanto riguarda sua moglie, può risultare utile riproporre anche il contenuto dell’articolo 481 del codice civile, secondo il quale chiunque vi ha interesse (nella fattispecie sua moglie) può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale i chiamati (ovvero gli altri eredi che subentrerebbero dopo la rinuncia di sua moglie) dichiarino se accettano o rinunciano all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, i chiamati (sempre gli altri eredi che subentrerebbero dopo la rinuncia di sua moglie) perdono il diritto di accettare

Concludendo: dopo la eventuale rinuncia degli altri chiamati, sua moglie potrebbe riaccettare l’eredità del fratello defunto: inoltre, sua moglie potrebbe chiedere al giudice di imporre agli altri chiamati all’eredità, prima che siano decorsi dieci anni dalla sua rinuncia, lo scioglimento della riserva circa l’accettazione o la rinuncia dell’eredità.


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