Roberto Petrella

Ai fini fiscali (dichiarazione dei redditi IRPEF) due soggetti conviventi con la stessa residenza non cumulano mai i propri redditi: quindi, spostare la residenza presso il proprio compagno non incide sull’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.

Diverso è il discorso per quel che riguarda redditi e patrimoni (mobiliari e immobiliari) ai fini ISEE dei due conviventi con la medesima residenza.

Quando un soggetto sposta la propria residenza presso una nuova unità abitativa, l’occupante e l’occupando devono dichiarare e sottoscrivere sul modulo ministeriale che si utilizza per il trasferimento di residenza, se fra i due soggetti intercorrono rapporti di parentela, affinità o affettivi.

Qualora fra occupante e occupando dell’unità abitativa intercorrano rapporti di coniugio, parentela, affinità o affettivi, viene formata, dall’ufficiale di anagrafe, un’unica famiglia anagrafica comprendente i due soggetti (entrambi i soggetti vengono inclusi nel medesimo stato di famiglia). Ne deriva (quasi sempre – ad esempio se il soggetto occupando non è coniugato con l’occupante ed ha più di 26 anni) un unico nucleo familiare, con cumulo di redditi e patrimoni ai fini ISEE.

Qualora, invece, fra occupante e occupando dell’unità abitativa non intercorrano rapporti di coniugio, parentela, affinità o affettivi, vengono formate, dall’ufficiale di anagrafe, due famiglie anagrafiche (i due soggetti verranno inclusi, ciascuno, in uno stato di famiglia). Ne derivano due nuclei familiari distinti, senza cumulo di redditi e patrimoni ai fini ISEE. Chi ne ha i requisiti ed ha più di 26 anni, cioè, può chiedere il reddito ci cittadinanza che non poteva chiedere quando conviveva e risiedeva con i propri genitori.


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