Genny Manfredi

In linea teorica, ai sensi dell’articolo 3, comma 12, del decreto-legge 4/2019, in caso di variazione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE, i nuclei stessi sono tenuti a presentare una DSU aggiornata, entro due mesi dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio.

Nelle sole ipotesi di variazione del nucleo diversa da nascita o decesso di un componente è necessario presentare una nuova domanda di Rdc/Pdc, affinché il nucleo modificato (o ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione) possa continuare a beneficiare della prestazione. Tale domanda può essere presentata senza la necessità di un intervallo temporale minimo. In tale caso, la durata residua del beneficio si applica (sottraendo ai 18 mesi il numero di mensilità già erogate) al nucleo modificato ovvero a ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione.

Quindi, diciamo che entro il mese di settembre, lei dovrebbe, a rigore, presentare una nuova DSU/ISEE ed una nuova domanda di reddito di cittadinanza (qualora a fine luglio spostasse la sua residenza presso quella dei genitori). Perderebbe certamente il reddito di cittadinanza qualora uno dei due genitori percepisse un reddito superiore a quello limite che consente l’accesso al reddito di cittadinanza.

Ma, se supponiamo che lei a fine luglio andrà a vivere con i suoi genitori, senza cambiare residenza (e quindi senza cambiare nucleo familiare), e che la residenza verrà trasferita solo a settembre, in occasione dell’occupazione della nuova unità abitativa da studente, potrà evitare tutto l’ambaradam e denunciare la nuova situazione abitativa con la DSU/ISEE di gennaio 2022.


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