Andrea Ricciardi

Come noto il Reddito di cittadinanza è una misura di sostegno per i soggetti con ISEE inferiore a 9360 euro annui e prevede anche un percorso di ricollocamento lavorativo per chi è disoccupato: ma non è detto che i beneficiari debbano necessariamente essere disoccupati.

Infatti come specificato in dettaglio nella recente circolare INPS n 43 3029 il reddito e la pensione di cittadinanza “sono compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, fatto salvo il mantenimento dei requisiti previsti” .

Ciò significa che il sussidio economico viene comunque erogato purché il reddito che si ricava dal lavoro svolto non faccia perdere i requisiti economici molto precisi previsti dalla normativa.

Nel caso in famiglia ci sia già un reddito minimo, infatti l’importo dell’integrazione annua di reddito di cittadinanza che si potrà ottenere dovuta si ottiene sottraendo il proprio reddito familiare dal reddito familiare massimo (determinato sulla base della composizione del proprio nucleo familiare e dei parametri della scala di equivalenza) e aggiungendo l’eventuale canone di locazione annuo o il mutuo (entro i suddetti limiti massimi).

Importante sottolineare che ai fini del calcolo dell’importo di RDC che puo essere ottenuto, il reddito da lavoro dipendente non viene conteggiato completamente, ma solo per l’80% dell’importo.

I redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini, servizio civile, nonché da contratto di prestazione occasionale e libretto di famiglia non vanno dichiarati.

All’atto di presentazione della domanda il richiedente dovrà dichiarare, nel quadro E, se uno o più componenti il nucleo familiare abbiano già in corso un’attività lavorativa dalla quale derivino redditi da lavoro non rilevati per l’intera annualità nell’ISEE, compilando in tal caso il modello “Rdc/Pdc – Com Ridotto”.

In caso invece l’ attività lavorativa inizi dopo l’inizio dell’erogazione della prestazione, i redditi derivanti devono essere comunicati all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività stessa. mediante il modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”, presso i CAF.

Come nel caso precedente il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio nella misura dell’80%, e la modifica dell’importo iniza dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell’ISEE per l’intera annualità.

Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie del datore di lavoro che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 deve provvedere a inserire le informazioni la retribuzione o al compenso. La trasmissione da parte del lavoratore è comunque necessaria per non interrompere l’erogazione del reddito di cittadinanza

Nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa dipendente, comunicata si protragga nel corso dell’anno solare successivo, andrà compilato un nuovo modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”, entro il mese di gennaio del nuovo anno, fino a quando tali redditi non siano correntemente valorizzati nella dichiarazione ISEE per l’intera annualità.

Vediamo un esempio per capire come chi lavora possa prendere il reddito di cittadinanza:

Tizia e Caio sono sposati, vivono in affitto (500,00€ al mese) ed hanno entrambi un lavoro part-time da 400€. Il loro reddito familiare (in assenza di altri redditi e trattamenti assistenziali in corso di godimento) è pari a 9.600€ annui, mentre l’ISEE – pari a 8.000€ – è inferiore alla soglia prevista dal decreto 4/2019. La soglia del reddito familiare da non superare nel loro caso è pari a 13.104€, ossia 9.360€ (visto che vivono in affitto) moltiplicato per il parametro di scala di equivalenza (1,4).

Il reddito di cittadinanza, quindi, gli spetta. Per il calcolo del reddito di cittadinanza, invece, bisogna considerare:

integrazione del reddito familiare (differenza tra il reddito familiare e il limite di 6.000€ moltiplicato per il parametro di scala di equivalenza): pari a 0,00€ in questo caso;
rimborso dell’affitto fino ad un massimo di 280,00€ mensili.
Quindi, nel caso di specie Tizia e Caio hanno diritto al reddito di cittadinanza nonostante lavorino entrambi, per un importo pari a 280,00€ da spendere per pagare l’affitto (tramite bonifico) utilizzando la Carta RdC.

Questo esempio ci serve per fare chiarezza sul fatto che possono fare domanda per il reddito di cittadinanza anche quei nuclei familiari dove tutti i componenti risultano occupati.

D’altronde, come rilevato dall’Istat, si stima che solamente un terzo dei beneficiari del reddito di cittadinanza avrà l’obbligo di sottoscrivere il Patto per il Lavoro con il centro per l’impiego.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.