Giuseppe Pennuto

Il comma 6 dell’articolo 217 del Codice della Strada (CdS) stabilisce che, chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo e’ punito con una sanzione amministrativa pecuniaria. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa del veicolo.

Se questa è la prima volta che viene sorpresa dalla polizia municipale o da altre forze dell’ordine a bordo del veicolo con carta di circolazione sospesa in quanto ritirata, non c’è alcuna reiterazione e quindi non si applica la confisca amministrativa del veicolo. Resta, invece, la sospensione della patente per un minimo di 90 giorni.

In ogni caso, l’auto nuova acquistata dopo la demolizione del vecchio veicolo soggetto a divieto di circolazione, potrebbe essere sottoposta a fermo amministrativo esclusivamente per il mancato pagamento delle sanzioni amministrative (le multe) comminate al proprietario dell’auto (anche in passato, anche a bordo di altri veicoli).

La confisca amministrativa, invece, potrebbe interessare esclusivamente il vecchio veicolo a bordo del quale venisse rilevata la reiterazione della circolazione abusiva.

Ciò non toglie che il nuovo veicolo acquistato potrebbe essere soggetto a fermo amministrativo per 180 giorni (o addirittura confiscato) qualora lei venisse sorpresa alla guida sprovvista di patente (o con patente sospesa, il che è quasi lo stesso).


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