Michelozzo Marra

Le azioni cambiarie contro chi ha emesso la cambiale rimasta impagata, si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data della scadenza della cambiale: per poter agire contro il debitore per recuperare il credito vantato, prima che decorrano i dieci anni (dalla data di scadenza della prima cambiale) deve, con il supporto di un avvocato, avviare un’azione giudiziale per contestare l’illecito arricchimento del debitore inadempiente, derivante proprio dal non aver pagato le cambiali emesse: in un tale contesto le cambiali emesse e le fatture sottostanti, costituiscono elementi di prova.

Alternativamente, può interrompere la prescrizione decennale ricordando, con raccomandata AR, al debitore inadempiente, la debenza del credito, originato da contatto e/o da prestazioni erogate e rimaste prive del corrispettivo dovuto.

Con una sentenza a lei favorevole, potrà procedere con precetto ed azioni esecutive nei confronti del debitore inadempiente.


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