Giovanni Napoletano

Il comma secondo dell’articolo 1385 del codice civile, afferma che se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra: la dilazione dei tempi di esecuzione della prestazione corrispettiva dovuta, senza l’applicazione di penalità e senza risoluzione unilaterale del contratto con ritenzione della caparra, le è stata concessa in virtù del comma secondo dell’articolo 1256 del codice civile, in base al quale finché perdura una causa che rende temporaneamente impossibile perfezionare il contratto (nella fattispecie l’emergenza Covid) il debitore non è responsabile del ritardo nell’adempimento.

Tuttavia, è evidente che, una volta che la situazione volgerà, come tutti speriamo, verso la normalità, il mancato adempimento della prestazione corrispettiva, contrattualmente prevista, comporterà la perdita della caparra e la risoluzione del contratto.


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