Completamente d’accordo con quanto scritto: solo nell’ultima parte, laddove si ritiene che il fideiussore possa intendersi liberato dalla fideiussione, riteniamo opportuna una breve precisazione.
A nostro parere, qualora la banca creditrice insoddisfatta procedesse giudizialmente per escutere il fideiussore, quest’ultimo sarà tenuto a dimostrare l’intervenuta prescrizione. Può darsi che, dopo la dichiarazione di fallimento, la banca creditrice abbia notificato la volontà di volersi avvalere della fideiussione e la notifica sia stata perfezionata per compiuta giacenza. Può darsi ancora che il fideiussore calcoli la prescrizione con decorrenza dalla data di notifica della sentenza di fallimento, mentre, più correttamente, la decorrenza della prescrizione decennale per la banca creditrice decorre dal trentesimo giorno successivo, in assenza di reclamo, alla trascrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese (articolo 18 legge fallimentare).
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