Andrea Ricciardi

Una nuova sentenza UE che conferma il principio secondo cui la RC auto dev’essere obbligatoria anche per i veicoli non circolanti e custoditi in aree private, assume particolare rilevanza e impegna gli Stati membri, Italia compresa, a seguire tale indirizzo adeguando quanto prima la normativa nazionale.

Ma riepiloghiamo nel dettaglio lo stato dei fatti.

Con la sentenza dello scorso 29 aprile 2021 relativa alla causa C-383/19 (per un fatto accaduto in Polonia), la Corte di Giustizia UE ha in pratica ribadito che l’obbligo della RCA sussiste anche per i veicoli inidonei a circolare, pur se parcheggiati in un’area privata in attesa di demolizione, prevedendo l’esonero solo per i veicoli che vengono ritirati regolarmente dalla circolazione (nel caso dell’Italia mediante cancellazione dal PRA).

Per la Corte, infatti, l’obbligo di assicurare un mezzo non dipende dal suo effettivo utilizzo in un dato momento né può venir meno se il veicolo resta custodito, per scelta del proprietario che non vuole più usarlo, in un luogo privato. E neppure basta il fatto che il veicolo non sia più funzionante.

Si tratta in pratica di un’interpretazione molto rigida dell’art. 3 della direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile degli autoveicoli, secondo cui l’obbligo della RC auto deve applicarsi a tutti i veicoli immatricolati in uno Stato UE fino a quando non risultino regolarmente ritirati dalla circolazione, conformemente alla normativa nazionale di riferimento.

La sentenza UE sulla RC auto obbligatoria anche per i veicoli non circolanti si basa pertanto su tre principi:

  • la nozione di veicolo è oggettiva e non può essere condizionata ai fini assicurativi dall’uso che si fa del mezzo;
  • l’obbligo della RCA non è escluso solo perché in un dato momento un veicolo immatricolato è inidoneo a circolare per via delle sue condizioni (condizioni che, per inciso, potrebbero pure variare nel tempo portando al ripristino del veicolo);
  • la sola intenzione di demolire il veicolo non basta a far venir meno l’obbligo di assicurarlo, ma serve effettivamente procedere alla radiazione. Tuttavia la Corte ha precisato che anche un veicolo immatricolato può essere, in modo oggettivo, ritenuto definitivamente inidoneo a circolare a causa delle sue cattive condizioni tecniche, ma la constatazione dell’inidoneità dev’essere certificata in modo obiettivo.

Ma quali sono le conseguenze pratiche di tale sentenza (anzi sentenze, perché c’è pure quella, analoga, del 2018) sull’assicurazione RC auto in Italia?

Nel nostro Paese siamo in attesa che la Corte di Cassazione si esprima a Sezioni Unite sull’interpretazione da dare all’articolo 122 del Codice delle Assicurazioni, e in particolare se alla luce della mutata giurisprudenza europea la nozione di “aree equiparate alle strade di uso pubblico” debba riferirsi anche agli spazi privati in cui un veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.

Non dovrebbe invece essere intaccata la possibilità, offerta ormai da quasi tutte le compagnie, di sospendere la copertura assicurativa nel caso di temporaneo inutilizzo del veicolo.


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