Nel caso in cui il cliente sia un consumatore, gli intermediari devono informarlo preventivamente, ai sensi dell’articolo 125 del Testo Unico Bancario, quando comunicano per la prima volta informazioni negative (sia nel caso di segnalazione a sofferenza che di inadempimento persistente, ossia scaduto da più di 90 giorni).
La regola non si applica a lavoratori autonomi, commercianti e professionisti vari per obbligazioni contratte nell’ambito dell’attività svolta.
In caso di violazione della norma è possibile ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario perché irroghi una sanzione all’intermediario e per chiedere un eventuale risarcimento per i danni patiti (che andranno, tuttavia, dettagliatamente dimostrati). Non c’è assolutamente da aspettarsi una riduzione, o un azzeramento, dell’importo dovuto.
Da tener presente inoltre che la notifica di comunicazione inerente l’imminente segnalazione in CR Banca d’Italia potrebbe essere stata correttamente perfezionata per compiuta giacenza in seguito ad assenza temporanea del destinatario (pertanto, andrebbe richiesto preventivamente al segnalante copia della relata di notifica).
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