Patrizio Oliva

Il penultimo comma dell’articolo 545 del Codice di Procedura Civile, stabilisce che le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento.

In caso di pignoramento del conto corrente, l’operatività dello stesso, qualora il saldo disponibile non sia in grado di coprire il credito azionato, viene bloccata fino al decreto di assegnazione emesso dal giudice: nel frattempo, il debitore può prelevare l’importo relativo all’ultimo rateo di pensione accreditato rivolgendosi al responsabile dell’agenzia bancaria o postale, presso cui è detenuto il conto corrente, e chiedendo il rispetto di quanto previsto dal codice di procedura civile.


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