Piero Ciottoli

L’articolo 1103 del Codice Civile stabilisce che ciascun comproprietario può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota: la Corte di Cassazione (sentenza 165/2005) ha precisato, inoltre, che l’articolo 1103 del Codice Civile non preclude la locazione di quota ideale di bene comune.

Ciò vuol dire che, se non temono futuri possibili contenziosi con i singoli proprietari in quota, nel caso specifico, si possono sottoscrivere singoli contratti di locazione, affitto e comodato d’uso con i fratelli e con la mamma.


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