Ludmilla Karadzic

Va innanzitutto premesso che la dichiarazione di successione riguarda esclusivamente il pagamento dell’imposta di successione, se dovuta (e non l’ereditarietà degli eventuali debiti del genitore, che si acquisiscono automaticamente al decesso del proprio genitore se non si rinuncia espressamente all’eredità): qualora lei non conviveva con suo padre all’epoca del decesso, e qualora non abbia accettato tacitamente l’eredità entrando in possesso, o utilizzando, anche uno solo dei beni mobili o immobili registrati di proprietà del genitore – può ancora rinunciare all’eredità rendendo apposita dichiarazione presso la cancelleria del tribunale territorialmente competente in base al luogo ove è deceduto suo padre. In questo modo nulla sarà dovuto ad Eni o al suo cessionario del credito (o a qualunque altro debitore di suo padre che si palesi in futuro).

Per la formale rinuncia all’eredità occorreranno un paio di decine di euro di bolli, ma comunque sempre molto meno dei 121 euro richiesti, e qualche ora di tempo: tuttavia, l’impegno profuso si rivelerà utile e la rinuncia opponibile a qualsiasi ulteriore futura pretesa per eventuali debitucci lasciati dal defunto. Consultando il sito del Tribunale competente riuscirà anche ad ottenere l’elenco dei documenti occorrenti (sicuramente lo stato di famiglia storico per capire se lei è legittimata a chiedere la rinuncia in quanto chiamata all’eredità, quello al decesso per verificare se lei conviveva con il defunto all’epoca del decesso, il certificato di morte di suo padre).

La società di recupero crediti è giunta fino a lei semplicemente consultando il certificato anagrafico di residenza storico del debitore (suo padre): prova ad escutere una figlia, non sapendo se questa abbia, o meno, rinunciato all’eredità.


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