La trascrizione della domanda giudiziale non può essere eliminata fin quando il contenzioso non sarà stato definito da sentenza non opposta o non opponibile.
La trascrizione della domanda giudiziale su un bene immobile censito nel Pubblico Registro Immobiliare è effettuata a tutela dell’ipotetico terzo compratore che deve sapere che la proprietà del bene è oggetto di controversia.
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