Simonetta Folliero

Purtroppo, dovrà comunque attendere il decreto giudiziale: la banca ha ricevuto l’atto di pignoramento che impone l’obbligo, ex articolo 492 del codice di procedura civile, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione (nella fattispecie il saldo di conto corrente). Si tratta di un ordine del giudice. Solo un altro ordine proveniente dal tribunale potrà disporre la rimozione del precedente blocco.

Se la banca avesse trovato nel saldo di conto corrente capienza sufficiente a soddisfare il credito azionato, l’adempimento all’ordine giudiziale sarebbe stato effettuato con il prelievo del saldo e l’operatività non avrebbe subito interruzioni. Ma adesso, anche ammesso che l’avvocato della controparte abbia notificato al terzo pignorato la rinuncia al pignoramento, solo un provvedimento giudiziale potrà sbloccare la situazione.

I due avvocati delle parti coinvolte, possono al massimo tentare, congiuntamente, di anticipare la data di udienza per l’assegnazione. Ma non è cosa facile, specie di questi tempi.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.